L’ETIMOLOGIA DELLA PAROLA SPORT -IL VIAGGIO NEL TEMPO FINO ALL’APPRODO GIURIDICO NEL CCNL SPORT DELLA FISALP/CONFSALP(CCNL – SETTORE SPORT – FIRMATO IN ROMA IL 02 LUGLIO 2025)

ETIMOLOGIA
Il termine sport deriva dal francese desport, successivamente anglofonizzato in disport che tradotto nel nostro idioma indica la pratica sportiva intesa come puro divertimento.

ORIGINI STORICHE
Non era così 3500 anni fa nella Creta Minoica dove giovani atleti si sfidavano in perigliosi salti e in forme arcaiche di pugilato. Tuttavia, i Greci ne affinarono le pratiche e sotto l’egida del Padre di tutti gli Dei, Zeus, si disputavano incontri sportivi tra decine di migliaia di partecipanti al sol fine di raggiungere la gloria: a Delphi in onore di Apollo, ad Atene in onore di Athena. Nella città di Olimpia, culla dei celebri giochi, la corsa dei cavalli nell’ippodromo era l’evento più atteso. In buona sostanza, gli eserciti di Atene e Sparta, eterni antagonisti per il controllo dei territori, per rendere omaggio agli Dei sancivano una tregua e smettevano di combattere. Ogni 4 anni, dei messaggeri attraversavano in lungo e in largo il mondo greco per annunciare la trepidante e attesa novella: la data dei giochi Olimpici. I soldati venivano sottoposti a duri allenamenti in attesa di battersi negli stadi. Nei cortili delle palestre, gli atleti venivano messi alla prova dai Giudici che li osservavano durante l’allenamento e decidevano quale tra loro fosse abbastanza valoroso da guadagnare l’onore di concorrere ai giochi. Il sito olimpico, posto su due fiumi, comprendeva templi (situati al centro come zona sacra), recinti per il bestiame, edifici – alias palestre – ed anche il villaggio degli atleti. I più fortunati dormivano sotto una tenda, gli altri all’addiaccio. In principio vi era un’esigenza di culto, ma con il trascorrere dei millenni lo sport si è tradotto in una pratica fisicamente impegnativa e disciplinata da regole, codici e statuti.Allo sforzo fisico tout court con regole di gioco elementari, oggi si contrappone la pratica sportiva in senso tecnico
con precise regole tecniche che sono confluite in organizzazioni associative, c.d. Federazioni riconosciute dal CONI, le cui prerogative sono essenzialmente forme di tutele per gli affiliati e promozione erga omnes dello sport.

FONTI GIURIDICHE MULTIDISCIPLINARI E MULTISETTORIALI
(Legge n. 86/2019, D. Lgs. n. 36/2021 quest’ultimo novellato dal più recente D.L. n.163/2022 e dalla Legge n.120/2023).
Il concetto di pluralità è forse intrinseco nella metafora della bussola di Flavio Gioia che indica tutte le direzioni, ma che al contempo presuppone dei punti fermi propri anche dell’Ordinamento sportivo: plurisoggettività, organizzazione e normazione.
Si sono rese necessarie riflessioni giuridiche sulla sottile linea di confine che contempla norme generali statali ed endofederali conferenti al solo mondo sportivo.
Il legislatore ha riservato agli embrionali CCNL la genesi di una disciplina di tutele ad hoc inderogabili in pejus, ma derogabili in melius per i lavoratori sportivi. Il CCNL è uno strumento più elastico che si estende notevolmente alle innovazioni e alle sperimentazioni. Il primo CCNL FISALP/CONFSAL sottoscritto a Roma di recente, segnatamente il 02 luglio 2025, fin dagli albori è stato condiviso dai cultori del diritto sportivo e si è contraddistinto per l’effettiva vicinanza alle circostanze concrete, nonchè per le soluzioni che prospettano adeguate risposte alle esigenze pratiche degli utilizzatori finali. Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 86/2019 (c.d. Riforma dello Sport) si consideravano lavoratori nello sportivi quei determinati soggetti che praticavano lo sport a carattere agonistico – nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI – e qualificate come professionistiche dalle Federazioni. Esisteva un elenco tassativo di Federazioni affiliate al Coni, molto ristretto e quattro (4) di numero, le cui discipline erano riconosciute come professionistiche: FIGC, FIP, FCI, F.I.G. . Ci sono state Federazioni che si sono affiliate e poi cancellate.
In buona sostanza, a queste discipline si applicava esclusivamente l’art. 2094 del cc. in materia di contratti di lavoro subordinato. La ratio si fondava sulla reciprocità di obblighi e diritti tra parte datoriale e lavoratori, quali: diligenza, obbedienza, fedeltà in cambio di un diritto alla prestazione lavorativa e alla retribuzione (per volontà espressa del Legislatore, la materia sportiva che ci occupa ha sempre riconosciuto una riserva di legge alla CCNL che rende effettiva l’applicazione delle Leggi astratte alle fattispecie concrete (cfr. il CCNL FISAPI/CONSALP sulle disposizioni di novella del D.LGS. n. 36/2021 che riconosce il diritto di ogni lavoratore a forme sostitutive del reddito in caso di infortunio, malattia, invalidità e disoccupazione in ossequio al dettato cost. dell’art. 38 co. 2.)
Il d. lgs. n. 36/2021 ha introdotto modifiche al regime contributivo e fiscale dei soggetti. All’attualità – senza alcun discrimen tra lavoratore professionista e dilettante – per la prima volta, gli atleti sono considerati lavoratori sportivi ad hoc e non generici lavoratori nello sport.
Segnatamente, con l’introduzione dell’art. 25 del Decreto 36/2021 si è intervenuti sul riconoscimento della natura sportiva del lavoratore che deve avere come presupposto imprescindibile il tesseramento. Ai sensi dell’art. 15 del Decreto ut supra, la qualifica di lavoratore sportivo è riconosciuta all’individuo che riceve un corrispettivo per le mansioni elencate nel c.d. mansionario e che sulle base dei singoli regolamenti tecnici sono prefigurate come necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva. A titolo esemplificativo, sono considerati lavoratori sportivi tutti coloro che svolgono mansioni funzionali alla concreta realizzazione della pratica sportiva agonistica da parte dell’atleta. Pertanto, indipendentemente dalla natura del contratto sottoscritto (purchè non si tratti di lavoro a titolo di volontariato) sarà considerato sportivo con il tesseramento: il medico sociale, il custode dell’impianto sportivo di casa, il massaggiatore, il fisioterapista, l’autista del pulman del Club. L’elenco tassativo previgente con il direttore sportivo/tecnico, giocatore, etc. è ormai un capitolo chiuso per sempre. Le Federazioni integrano e disciplinano la normativa generale con i Regolamenti, le Disposizioni attuative.
Tuttavia, si potranno sottoscrivere differenti contratti con ripercussioni molteplici e variegate sotto l’aspetto civilistico e fiscale.
Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) la forma contrattuale prevalente risulta essere quella delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.).
BENESSERE PSICOFISICO e CRESCITA ECONOMICA/SOCIALE
In virtù del combinato disposto dall’ articolo 32 del correttivo con delega al Governo n. 36/2021 e dell’art. 2087 c.c., il Legislatore statale ha previsto obblighi ad hoc sugli aspetti di certificazione sanitaria preliminari allo svolgimento dell’attività agonistica, quali: 1) idoneità allo svolgimento della pratica sportiva di tipo agonistico; nonchè 2) controlli di sorveglianza sanitaria con accertamenti da parte di medici competenti per materia.
In buona sostanza, durante un’attività sportiva i livelli di sopportazione degli organi vitali (cuore, polmoni etc.) sono molto alti ed è necessario avvalersi delle competenze di medici sportivi.
Per completezza argomentativa è bene ricordare anche l’art. 24 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che così recita: ogni individuo ha diritto al riposo o allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. In buona sostanza, riposo e svago sono concepiti come ampi contenitori di attività diverse intese essenzialmente come non lavoro.
E’ utile anche sottolineare che un individuo ben allenato avvezzo all’attività sportiva con assiduità incide mediamente sul sistema sanitario nazionale con percentuali che si attestano intorno ad un solo punto sul totale degli aventi diritto all’assistenza.
LA DISCIPLINA DEI COMPENSI
La disciplina dei compensi è stata modificata.
Nel mondo dello sport esistono delle peculiarità. I contratti tra parte datoriale e lavoratore sono considerati contratti tipo da depositare presso il registro delle singole Federazioni.
Le parti sociali possono modificare in melius i suindicati contratti tipo attraverso un processo di negoziazione tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di lavoro per meglio definire le condizioni di lavoro, i trattamenti economici e le regole in concreto applicabili ad un determinato settore o categoria.
In tal senso, si è distinta la FISALP/CONFSALP che ha elaborato l’innovativo CCNL – settore sport  – firmato di recente a ROMA e, segnatamente, il 02 Luglio 2025 .
Il massimo esperto di diritto amministrativo, il Prof. Massimo Severo Giannini sosteneva: l’ordinamento sportivo è un ordinamento speciale, ma sempre derivato dall’ordinamento statale.
Orbene, potremmo concludere questa breve premessa sul CCNL – settore sport – con un assunto inconfutabile: a livello nazionale, gli accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni datoriali sono essenziali alla corretta applicazione del complesso sistema di norme multisettoriali e multidisciplinari che concorrono alla adeguata tutela dei tesserati del mondo dello sport.
REGOLAMENTI ESECUTIVI e DOA DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
Con delibere e disposizioni attuative, entrambe ad hoc e ad opera dei Consigli Federali, procedendo ad excludendum, tutte le figure non rientranti tra i potenziali tesserati verranno inquadrate con le ordinarie regole di diritto statale e questo avrà riflessi differenti – come anticipato in narrazione – sul piano delle qualificazioni, sul piano tributario e fiscale.
Nel dilettantismo, per il lavoro autonomo la forma d’impiego potrà avere natura di p.iva o di co.co.co. con presunzione di prestazione di lavoro autonomo (cfr. art. 25 d.lgs. n. 36/2021). Roma/Potenza, lì 04 luglio 2025

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